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Istituzione di un nuovo Comune senza aggravi per la finanza pubblica?

lentepubblica.it • 15 Giugno 2017

sindaci decadenzaRuota intorno a questo principio la delibera n. 87/2017/PAR della Corte dei conti, Sezione di controllo per il Piemonte, che viene interpellata dal sindaco di un Comune sull’attuazione della legge regionale 25 gennaio 2013 n. 13, là dove essa prevede l’istituzione di un nuovo Comune mediante lo scorporo del territorio di alcuni enti locali ubicati nell’area interessata.


 

Il giudice delle leggi, nel respingere la questione di costituzionalità della legge regionale, ha ricordato come “le mutazioni delle circoscrizioni degli enti locali (…) devono avvenire senza aggravi per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati i costi amministrativi”.

 

Secondo la Corte, in sostanza, la legge regionale non ha previsto e non deve prevedere alcun tipo di compensazione atteso che essa si limita a prendere atto della volontà autonomistica espressa dalla popolazione tramite referendum e, inoltre, l’operazione di scorporo deve avvenire ad invarianza di spesa. Il che, prosegue la Corte, nella fattispecie sarebbe garantito dal citato articolo 5 della legge regionale n. 171/2014.

 

Ribadita la legittimità del precetto normativo, il rispetto del principio di invarianza dovrà essere assicurato nella fase attuativa dello scorporo, rimessa alla Città Metropolitana (art. 2 legge n. 1/2013): “il riparto definitivo sarà redatto attraverso i più opportuni coefficienti di assegnazione con modulazioni proporzionali al maggiore o minore rilievo che viene dato al territorio, alla popolazione, alla tipologia dei servizi pubblici, ai beni, agli investimenti ed al loro ammortamento” (sentenza cit.).

 

E’ dunque in quella sede che i comuni interessati dovranno far valere le loro ragioni al fine di assicurare l’invarianza di spesa. Con l’ulteriore forte garanzia che tale riparto “può essere assoggettata ove gli enti interessati non trovino sintonia circa le sue modalità al controllo giurisdizionale ed a quello di legalità regolarità assegnato alla Corte dei conti”.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti Piemonte
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